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  6. : NUOVO CODICE DELLA STRADA le modifiche (1a parte)

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NUOVO CODICE DELLA STRADA le modifiche (1a parte)

-Art 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Sei nuovi commi inseriti per introdurre: un nuovo documento equivalente al foglio rosa a partire dai 17 anni di età, questo a patto che si sia già in possesso della patente cat A, si siano effettuate almeno 10 ore di un corso pratico di guida e si sia fatta una richiesta alla motorizzazione civile.
Il corso dovrà essere eseguito presso un'autoscuola e prevede almeno 4 ore di guida su strade extraurbane e due di guida notturna,(requisiti fin'ora non previsti ma presenti nella guida
quotidiana di tutti) infine il veicolo dovrà essere dotato di apposito cartello GA (guida accompagnata) che va a sostituire la classica P (pericolo :) Principiante) e a questo punto il minorenne potrà circolare liberamente se accompagnato da un adulto titolare di patente B da almeno 10 anni.
Altra novità è l'aumento dell'età massima per i conducenti di camion ed autobus da 65 a 68 anni previa visita medica annuale per attestare con sicurezza l'idoneità fisica del conducente.
Maggiore sicurezza invece per i titiolari di patente che hanno superato gli 80 anni, i quali
dovranno ottenere uno specifico attestato di idoneità alla guida rilasciato da una commissione medica locale.
Questi i commi dell'articolo 115 del codice della strada modificati:

1-bis. "Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza
presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore".

1-ter. "Il minore autorizzato ai sensi del comma
1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico
di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di
visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato".

1-quater. "Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre
al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122".

1-quinquies. "Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis".

1-sexies. "Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette
violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis".

1-septies. "Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco
l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo".

2-bis. "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del
richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti".


-Art, 117 Limitazioni per la guida.

Viene reintrodotta la limitazione di potenza per tutto il primo anno di patente. Dal primo gennaio 2011 i neopatentati non potranno condurre auto con potenza superiore a 55KW/tonnellata, tradotto significa che un'utilitaria, peso medio 1,1-1,2 t potrà avere una potenza massima di 80 cv o poco più, insomma sono comprese quasi tutte le utilitarie con cilindrata fino a 1400cc turbodiesel e sempre considerando modelli di recente fabbricazione 1200 cc per i benzina aspirati e turbo in alcuni casi. Nel caso di veicoli nella categoria M1, la potenza massima si innalza a 70kw, mentre il divieto non viene applicato ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purchè la persona invalida sia presente in quel momento.
Il criterio di valutazione kw/tonnellata che a prima vista può sembrare perfetto, ha dei limiti,
basti pensare ad un suv o un pick-up, che facilmente rientra entro questi limiti di legge, e in mani inesperte, sia per la grande massa che per la dubbia stabilità si trasforma in un'arma pericolosa.
Se vogliamo prende un caso banale, la famiglia X che ha una peugeot 207 da 90cv e un pick up mitsubishi L200 2.5 TD 136 cv per un peso di 2,6 tonnellate (ossia 52kw/tonnellata) si troverà costretta all'acquisto di una nuova auto (la 3a della famiglia, con relative spese accessorie,
assicurazione, bollo, rotture, ecc...) o a far guidare l'unico mezzo ammesso dalla legge per il proprio figlio, il PICK UP!!Per ovviare a ciò basterebbe aggiungere un limite massimo di peso tara a 2 tonnellate o meglio a 1,5 così da creare una Reale limitazione.


- Art- 119 Reqisiti fisici e psichici per il conseguimento della patnte di guida

Come riportato nelle modifiche al comma 2-ter chi richiederà il primo rilascio della patnte di guida di qualsiasi categoria o del certificato di abilitazione professionale KA o KB dovrà esibire un'apposita certificazione che confermi sia il non abuso di sostanze alcoliche, sia il non uso di sostanza stupefacenti o psicotrope, che viene rilasciata sulla base di accertamenti tossicologici secondo le modalità specificate nel decreto del Ministero della Salute.
Questa certificazione deve esssere esibita dai soggetti descritti nell'articolo 186-bis, primo
comma, lettere a, b, c, d e dai titolari di certificato CFP o patentino filoviario. Questo
provvedimento è stato deciso dopo numerosi casi recenti accertati di guida sotto stupefacenti di autisti professionali.


Art.120 Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativo trattati dall'art.11

Questa modifica stabilita al comma 1, colpisce chi guida ripetutamente in stato di ebbrezza o facendo uso di stupefacenti, infatti chi subisce per la seconda volta la revoca della patente per i motivi sopraindicati con danni a persone, non avrà più diritto a conseguire la patente di guida per tutto l'arco della vita. Un giro di vite forte che dovrebbe far sentire la sua efficacia e salvare molte vite.


Art.121 L'esame d'idoneità

Non è più necessario attendere un mese dal conseguimento del 18esimo anno di età per sostenere l'esame teorico, invariato invece il mese di attesa già esistente che va dal foglio rosa alla data della prova pratica. Altra novità meno gradita dai neo 18enni è riportata nel comma 11, secondo la quale in caso di ripetizione della prova pratica sarà consentito un solo tentativo ed entro il termine di validirà del foglio rosa.

Inserito il 20 Agosto 2010 da ScegliAuto

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